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La nipote di Enrico Mattei rinviata a giudizio per il furto di una radio dal museo di Acqualagna

Furto al museo Casa Natale di Enrico Mattei di Acqualagna, sparito un cimelio: a giudizio la nipote.

La donna è accusata di aver rubato una radiolina appartenuta allo zio Denuncia partita dal comune di Acqualagna. Lei nega: “Stupidaggini”.
La nipote di Enrico Mattei Rosangela Mattei (Rosy Mattei) Rinviata a giudizio il 3 Marzo 2024 presso il tribunale di Urbino.

Visita la pagina del Museo Casa Natale Enrico Mattei di Acqualagna.

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Causa Marche Holiday Sistema Museo, tra pubblico e privato.

Ho atteso 7 lunghi anni l’esito di questo contenzioso. 7 anni che ho passato veramente male, pur sapendo con certezza che avevo ragione nei termini della questione. Ragione che finalmente mi è stata riconosciuta con formula piena e rimborso di tutte le spese.

In questa storia, mi trovai mio malgrado ad esserne coinvolto come partner attivo, accorgendomi con il tempo che alcuni di noi erano solo dei contorni ad impreziosire e finanziare una cordata e renderla forse meno palese nei suoi intenti, e quindi finire con il ritrovarsi svariati debiti sulle spalle senza aver minimamente potuto incidere sulla strategia di gestione, che evidentemente era già stata decisa a tavolino.

La morale però riguarda un principio normativo che voglio descrivervi. Nelle ATI, sia orizzontali che verticali, ogni componente è responsabile “solamente” della sua parte di lavoro da svolgere, che deve sempre essere ben ripartita e ben definita nell’atto di costituzione.

Ebbene, quando mettete in conto un esborso economico al fine di compiere la vostra parte di lavoro, questo dipenderà solo dalla bontà e dalla precisione del vostro preventivo rispetto al lavoro da realizzare.
Invece, in questa vicenda, si cercava di spalmare i maggiori costi di altre funzioni, sui bilanci di tutti i partecipanti, travisando quindi il concetto stesso di Associazione Temporanea di Imprese.
Questo approccio, permetterebbe di accettare i rischi di impresa di altri sul proprio bilancio, assoggettando quindi la ATI ad una società di fatto. Cosa molto pericolosa, in quanto potrebbe permettere ad un solo partecipante dell’ATI di ridistribuire i propri rischi sugli altri partecipanti approfittandone e quindi attribuendosi un extra profitto.

 

Scarica la Sentenza 2020 sistemamuseo marcheholiday

Sentenza n. 934/2020 pubbl. il 31/08/2020 RG n. 5734/2014 Repert. n. 2245/2020 del 31/08/2020

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 N. R.G. 5734/2014 

TRIBUNALE DI PERUGIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Perugia, II sezione civile, in persona della d.ssa O. Paini, ha pronunziato in data 27/8/20, la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n.5734/14 R.G.A.C. 

TRA 

Marche Holiday s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Letizi Catia del foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Barbara Felicioni sito in Perugia, Via XX Settembre n.74, come da procura a margine dell’atto di opposizione – OPPONENTE – 

E 

Società cooperativa Sistema museo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lietta Calzoni sito in Perugia, Via Bonazzi n.9, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – OPPOSTA – 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato la Marche Holiday s.p.a. spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1153/14 con cui il Tribunale di Perugia le aveva intimato il pagamento, in favore della cooperativa Sistema museo, della somma di euro 38.688,06 deducendo anzitutto che tale importo, semmai dovuto alla cooperativa, avrebbe dovuto essere versato non da essa opponente ma da altro soggetto. Esponeva, in particolare, la Marche Holiday che la vicenda in esame nasceva dal progetto, approvato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione dirigenziale n.3364 del 14/10/10, denominato “Ambasciata del territorio” avente ad oggetto l’affidamento della gestione di un locale della Provincia stessa finalizzata all’esposizione e alla vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali di eccellenza del territorio della predetta provincia, in aggiunta a iniziative culturali di interesse anche turistico. Precisava quindi l’opponente che tale progetto era stato aggiudicato ad un 

 

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raggruppamento temporaneo di imprese, di carattere “verticale”, costituito da essa opponente, dalla cooperativa Sistema museo e dalla Acqualagna tartufi s.r.l., con conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in suo favore e con previsione della suddivisione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del progetto di cui sopra nelle seguenti percentuali: 34% a carico di essa opponente che avrebbe svolto servizi turistici e di animazione, 33% a carico della cooperativa opposta che si sarebbe occupata della direzione tecnica, del personale e dei servizi culturali ed il restante 33% a carico della Acqualagna tartufi che avrebbe proceduto alla vendita di prodotti enogastronomici e di artigianato. Le attività avevano avuto inizio – proseguiva la Marche Holiday – nel corso del 2011 e successivamente, in data 7/8/12, le tre imprese in questione avevano costituito la società consortile denominata “Input società consortile a responsabilità limitata s.c.r.l.” al cui art.1 dell’atto costitutivo era previsto che le attività oggetto del progetto “Ambasciata del territorio” già affidate al precedente raggruppamento di imprese, dovevano da quel momento in poi intendersi ricomprese nell’oggetto sociale della Input e su tali presupposti il progetto in questione era stato portato avanti. L’odierna opponente affermava poi che in seguito la cooperativa Sistema museo, in data 28/8/13, aveva emesso nei suoi confronti una fattura (la n. V/417/2013) dell’importo di euro 38.688,06 quale conguaglio asseritamente dovutole per i costi da essa sostenuti con riferimento al periodo che andava dal 20/4/11 al 31/12/12 in quanto a suo dire eccedenti l’apporto del 33% posto a suo carico per la realizzazione del progetto “Ambasciata del territorio”. L’opponente dava atto di avere immediatamente contestato tale fattura richiedendo alla cooperativa chiarimenti che non erano però mai stati resi e ribadiva in questa sede le proprie contestazioni, basate su due ordini di argomentazioni: anzitutto la stessa evidenziava che ove pure parte opposta avesse sostenuto costi superiori alla quota del 33% posta a suo carico quest’ultima avrebbe dovuto recuperarli emettendo fattura nei confronti della stazione appaltante (la Provincia di Pesaro e Urbino) e non certo nei confronti di essa Marche Holiday che era solo la mandataria del raggruppamento di imprese originario e che, come tale, aveva solo rappresentato le altre imprese nella conclusione del contratto di appalto con la controparte; in secondo luogo parte opponente evidenziava come la Sistema museo non avesse in alcun modo documentato quali costi, esattamente, avesse sostenuto in più rispetto al previsto né allegato i parametri in virtù dei quali essa aveva ritenuto di avere così sforato la percentuale prevista del 33%, senza considerare che parte dei costi che aveva inteso fatturare ad essa opponente riguardavano il periodo successivo alla costituzione della Input e quindi avrebbero, in tale parte, dovuto semmai essere fatturati a quest’ultima. Concludeva pertanto chiedendo l’integrale revoca del monitorio opposto, con vittoria delle spese processuali. 

Si costituiva la cooperativa Sistema museo ripercorrendo le tappe della vicenda relativa all’affidamento del progetto “Ambasciata del territorio “ da parte della Provincia di Pesaro e Urbino così come riferite 

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dalla Marche Holiday s.p.a. ma precisando che, all’atto della cessazione dell’ATI, le parti dovevano regolare tra loro i conguagli necessari ad allineare i costi sostenuti dalle tre imprese alle percentuali su indicate, motivo per cui aveva emesso la fattura in contestazione oltre ad altra fattura nei confronti della Acqualagna tartufi che quest’ultima, contrariamente alla Marche Holiday, aveva regolarmente pagato. La cooperativa ribadiva dunque la sussistenza del proprio credito evidenziando di aver sostenuto costi complessivi per ben euro 77.887,50, superiore appunto alla quota del 33% a lei spettante, evidenziando altresì come la Marche Holiday avesse anche incamerato, senza versarli ad essa opposta, euro 24.000,00 erogati dall’amministrazione provinciale in relazione al costo rappresentato dal personale impiegato nell’iniziativa, ossia al costo gravante su essa cooperativa. Del resto – aggiungeva – nel settembre del 2012 i commercialisti delle parti si erano incontrati per definire i conguagli della gestione ed il suo credito di euro 38.688,14 era indicato in una mail inviatale proprio dal commercialista della Marche Holiday. Concludeva pertanto chiedendo, previa concessione in suo favore della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la conferma dello stesso con vittoria di spese. 

Con ordinanza in data 8/10/15 il Giudice rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione; all’esito del deposito delle memorie ex art.183, ult. comma, c.p.c., veniva poi espletato l’interpello del legale rappresentante dell’opponente ed in seguito, con ordinanza del 2/8/17, venivano rigettate le restanti richieste istruttorie e disposta la precisazione delle conclusioni che aveva luogo all’udienza del 19/11/19 quando il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all’art.190 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’opposizione è fondata. 

Il raggruppamento di imprese oggetto del presente giudizio era stato costituito in data 20/4/11 ed aveva operato sino al 7/8/12 quando l’ATI si era trasformata nella società consortile Input, sicché la disciplina applicabile alla fattispecie era quella di cui all’art.37 del decreto legislativo n.163/06, modificato solo con il decreto legislativo n.50/16 ossia successivamente al venir meno dell’ATI in questione: il citato art.37 – il cui contenuto peraltro è rimasto in buona parte invariato anche a seguito delle modifiche introdotte con l’art.48 del d. lvo n.50/16 – precisava che il rapporto di mandato (nei confronti della capogruppo) “non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, ciò che comporta – come correttamente evidenziato dalla Marche Holiday s.p.a. – che i pagamenti dovuti alle singole imprese associate vanno comunque richiesti alla loro controparte contrattuale, che è unicamente la stazione appaltante e non invece, non venendo in rilievo una 

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fattispecie di subappalto, alla società capogruppo. Quest’ultima infatti assume su di sé unicamente la rappresentanza sostanziale e processuale delle imprese mandanti innanzi alla stazione appaltante, mentre non assume alcun obbligo legale di pagamento delle spettanze delle mandanti né è abilitata a far valere eventuali responsabilità di queste nella gestione delle operazioni, facoltà demandata sempre al soggetto committente, come può evincersi dall’esame del comma 16 del citato art.37. Né, del resto, si rinvengono nell’ordinamento diverse disposizioni idonee a configurare obblighi di pagamento della società capogruppo, eventualmente anche in ragione dell’avvenuto sostenimento di costi superiori alle percentuali pattuite in sede di costituzione dell’ATI, in favore delle imprese mandanti. 

A ben vedere, del resto, la cooperativa Sistema museo non ha né allegato né provato lo specifico titolo in virtù del quale aveva provveduto ad emettere la fattura di euro 38.688,14 in contestazione nei confronti della Marche Holiday: la cooperativa ha solo dedotto di aver sostenuto costi superiori a quelli che avrebbero dovuto cedere a suo carico in ragione del suo 33% di partecipazione all’appalto ma non risulta, come si è detto, alcun obbligo legale della mandataria alla rifusione di tali maggiori costi né sono stati provati in giudizio eventuali accordi intercorsi fra le tre imprese in tal senso, non potendo integrare la prova certa di un tale accordo e dei suoi esatti contenuti il mero fatto dell’avvenuto pagamento di alcuni importi alla Sistema museo da parte della Acqualagna tartufi: non è dato sapere infatti, esattamente, a quale titolo quest’ultima società abbia effettuato tale pagamento né se lo abbia fatto in esecuzione di un accordo bilaterale intervenuto tra lei e la cooperativa o di un accordo, trilaterale, raggiunto fra tutte e tre le imprese raggruppate nell’ATI e quindi anche con la odierna opponente. 

Né il legale rappresentante della Marche Holiday – sentito, in sede di interpello, all’udienza del 16/2/17 – ha ammesso l’esistenza di accordi di tal genere, precisando, al contrario (cfr. risposta del predetto legale rappresentante al cap.16 dell’interpello deferitogli) che la fattura in questione “era stata emessa quale riaddebito agli altri componenti della ATI del differenziale negativo tra costi e ricavi, differenziale non dovuto nell’ambito di una ATI”; accordi in tal senso risultano del resto smentiti anche nella missiva in data 20/10/13 (cfr. doc.2 di cui al fascicolo di parte opponente) inviata dalla Marche Holiday alla Sistema museo già nell’immediatezza dell’emissione della fattura n. V/417/2013, laddove la stessa aveva subito evidenziato che “nelle ATI (sia verticali che orizzontali) non è prevista ripartizione alcuna delle maggiori evenienze su costi, spese e profitti, altrimenti si sconfinerebbe nella società di fatto”. 

In assenza, quindi, della prova di un valido titolo giustificativo, legale o contrattuale, del conguaglio preteso dalla cooperativa nessuna fatturazione per tale ragione poteva essere emessa nei confronti della società capogruppo (oltretutto – si rileva, per quanto a questo punto ad abundantiam – in relazione 

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anche a costi sostenuti in periodi successivi alla costituzione della società consortile INPUT che avrebbero semmai dovuto essere fatturati a carico di quest’ultima e, per il resto, in relazione a giornate ed orari di impiego e qualifiche del personale non analiticamente indicati). 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto del valore della controversia e della modesta complessità della causa – come da dispositivo di cui appresso. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Perugia, II sezione civile, in persona della d.ssa Ombretta Paini così provvede: 

– in accoglimento dell’opposizione proposta da Marche Holiday s.p.a. revoca il decreto ingiuntivo n.1153/14; 

– condanna la Sistema Museo società cooperativa alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di opposizione dalla Marche Holiday s.p.a. che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge; 

– resteranno infine definitivamente a carico della cooperativa Sistema museo le già liquidate spese della fase monitoria. 

Perugia, 27 agosto 2020 

Il Giudice
dott. Ombretta Paini 

Sentenza n. 934/2020 pubbl. il 31/08/2020 RG n. 5734/2014 Repert. n. 2245/2020 del 31/08/2020

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